News n. 5 / Aprile 2021

14
Apr, 2021

I Comuni non potranno coprire con il “Fondone” le perdite di gettito "stimate" dovute ai minori incassi

I Comuni non potranno coprire attraverso il fondo funzioni fondamentali (il “Fondone”) le perdite di gettito "stimate", dovute ai minori incassi dell'addizionale Irpef che si dovessero manifestare nel 2021 relativamente all'anno di imposta 2020. È questa la conclusione a cui si arriva leggendo le istruzioni per la compilazione della certificazione del Fondone.

Tra le novità del decreto, compare proprio la precisazione secondo cui gli enti sono invitati a inserire, nel modello Covid-19-delibere, gli estremi degli atti che giustificano le variazioni di gettito riferiti all'anno precedente a quello di riferimento. Quindi, per l'anno di imposta 2019, deve essere indicata la delibera che ha introdotto l'aliquota valida nel 2018 e per l'anno di imposta 2020 deve essere indicata la delibera che ha introdotto l'aliquota valida nel 2019.

Il motivo è presto detto. Per l'addizionale Irpef, l'articolo 8, comma 2, del Dlgs 175/2014 (modificando il Dlgs 360/1998) ha previsto che il versamento dell'acconto sia effettuato sempre sulla base delle aliquote e dell'esenzione vigenti nell'anno precedente e che, dunque, la modifica dell'aliquota deliberata dal Comune per l'anno di imposta abbia effetti solamente a partire dall'anno successivo, in cui i versamenti a saldo dovranno conguagliare anche l'importo non versato in precedenza. Per la stragrande maggioranza degli enti che accertano per competenza, quindi, l'aumento di gettito derivante da un innalzamento delle aliquote si sostanzia in un maggior residuo attivo conservato nel conto del bilancio, che dovrebbe essere riscosso nell'esercizio successivo. Ed è su questo scenario che si inseriscono le nuove istruzioni ministeriali. Perché il tavolo tecnico ha scelto di parametrare le variazioni di gettito 2020-2019 relative all'addizionale Irpef sulla base dei dati di cassa e non per competenza. E siccome a livello di cassa gli effetti delle variazioni si producono l'anno successivo, ecco che gli atti da citare sono quelli riferiti all'anno d'imposta precedente.

Quali conseguenze per i Comuni?

Se, sotto il profilo della coerenza del modello certificativo, le indicazioni ministeriali sono corrette oltre che ineccepibili (e si muovono nel solco della certezza dei dati), occorre capire quali sono le conseguenze per i Comuni che hanno disposto, nel periodo 2018-2020 un aumento delle aliquote:

  • Comuni che hanno aumentato l'aliquota nel 2018: per questi enti il gettito di cassa 2019 potrebbe essere più alto rispetto al 2020 perché tiene conto del conguaglio sull'acconto versato nel 2018 con le vecchie aliquote. In certificazione questo si traduce in una fittizia «perdita di gettito» nel 2020 che, se di importo significativo, gli enti dovrebbero neutralizzare inserendo in colonna e) il relativo importo;
  • Comuni che hanno aumentato l'aliquota nel 2019: in questo caso l'aumento degli incassi si è manifestato nel 2020 a fronte di un gettito più basso riscosso nell'anno precedente, aumento che in certificazione deve essere neutralizzato indicando in colonna d) l'aumento di gettito stimato in occasione della modifica delle aliquote;
  • Comuni che hanno aumentato l'aliquota nel 2020: sono sicuramente gli enti più penalizzati, perché potranno verificare solo nel 2021 i reali effetti sul gettito connessi a questa scelta, e le eventuali ricadute negative connesse al Covid. Perché questi enti non potranno indicare in colonna d) il mancato incasso derivante dall'aumento delle aliquote, dato che nel 2020 non ne avrebbero comunque beneficiato, ma lo potranno fare solo nel 2021 quando i gettiti si concretizzeranno e si potrà certificare (con l'evidenza dei dati) se vi sarà stata o meno una perdita. Nel primo caso, il mancato gettito potrà essere recuperato inserendo l'importo in colonna d), nel secondo caso, l'aumento di gettito registrato sarà neutralizzato dal medesimo importo. Diversamente, certificare sul 2020 un minor gettito solo presunto avrebbe comportato certificare perdite stimate e non effettive. A questo punto gli enti che accertano per competenza il tributo hanno due strade: mantenere il residuo attivo coerente con la stima dell'aumento, sapendo che l'eventuale sua riduzione disposta con il rendiconto 2021 connessa al minor gettito registrato sarà coperta dal Fondone nel 2021, oppure anticipare gli effetti già nel 2020, coprendo con risorse proprie tale riduzione che sarà poi recuperata il prossimo anno.

Una cosa comunque è certa. L'esigibilità "differita" dell'addizionale Irpef fa sì che gli effetti sul gettito derivanti dalla crisi Covid abbiano un'onda lunga che probabilmente si riverbererà anche oltre il 2021. Di questo il tavolo tecnico e il ministero dovranno sicuramente tenere conto, valutando l'allungamento del salvagente rappresentato dal fondo funzioni fondamentali. Già un primo segnale è arrivato dall'assegnazione dell'acconto 2021, basato principalmente sulle stime di perdita dell'Irpef.

Fonte: IlSole24ore.it


LW