News n. 33 / Marzo 2021

25
Mar, 2021

Come ampliamente annunciato, il "Decreto Sostegni" (Dl 41/2021) è intervenuto in materia di tassa sui rifiuti (Tari), rinviando il termine per approvare le tariffe e i regolamenti del tributo (e della tariffa corrispettiva) al 30 giugno 2021. Il decreto, inoltre, ha disciplinato il termine per la comunicazione da parte delle utenze non domestiche della scelta relativa alla modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti. Senza tuttavia risolvere tutte le incertezze.

 

La separazione tra Tari e bilancio di previsione

In merito al primo aspetto, in deroga alle disposizioni dettate dal comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006 e dall'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, in base alle quali le tariffe devono essere approvate entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, il comma 5 dell'articolo 30 del Decreto Sostegni ha stabilito che, limitatamente all'anno 2021, i Comuni devono deliberare le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno del corrente anno. Pertanto, è stata sancita la separazione del bilancio di previsione dalla deliberazione delle tariffe della Tari, consentendo agli enti di approvarlo entro il nuovo termine del 30 aprile (come ulteriormente prorogato dall'articolo 30, comma 4 del decreto), anche in assenza della definizione delle tariffe Tari. In questo modo sono state recepite le richieste avanzate dai Comuni, evidenziate anche dall'Anutel nella nota inviata al ministero dell'Interno in data 18 marzo 2021, in difficoltà per i ritardi nella costruzione e validazione dei piani economico finanziari del servizio (Pef). Tuttavia, la disposizione ha chiarito che l'approvazione delle tariffe deve avvenire sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Pertanto, a differenza dello scorso anno (articolo 107, comma 5, del Dl 18/2020), va registrato un mero spostamento del termine di approvazione (e di validazione dei piani economico finanziari da parte degli enti territorialmente competenti) e non una deroga al rispetto della disciplina del Mtr (;etodo tariffario Arera) o all'obbligo di copertura integrale dei costi esposti nel piano finanziario.

La disposizione ha esaminato il caso in cui le tariffe siano deliberate dopo l'approvazione del bilancio di previsione, imponendo agli enti di effettuare le conseguenti modifiche al bilancio in occasione della prima variazione utile. L'approvazione del bilancio senza le tariffe della Tari determina inevitabilmente l'iscrizione nello stesso dei relativi valori, sia per l'entrata che per la spesa, non necessariamente corrispondenti alle reali previsioni per l'anno 2021 (introducendo di fatto una deroga normativa implicita ai principi di veridicità e attendibilità delle previsioni del bilancio). Per questo motivo il legislatore si è preoccupato che gli enti provvedano alle sistemazioni contabili conseguenti alla validazione del Pef e all'approvazione delle tariffe Tari tempestivamente in occasione della prima variazione di bilancio utile, pur non avendo fissato un termine espresso per la sua adozione. Sollecitando di fatto gli enti a valutare ed eventualmente affrontare tempestivamente le conseguenze negative sugli equilibri delle modifiche necessarie.

Va evidenziato comunque che la scelta di differire l'approvazione delle tariffe 2021 a ridosso del nuovo termine implica con tutta probabilità la necessità per gli enti di inviare avvisi di pagamento in acconto, sulla base delle tariffe 2020, con successivo conguaglio da emettere dopo la loro definizione definitiva. Con tutte le difficoltà del caso e la duplicazione dei costi conseguenti.

Ovviamente la norma non ha impedito agli enti, che dispongano del piano economico finanziario validato, di approvare le tariffe della Tari prima del bilancio di previsione, seguendo l'iter ordinario. Nel caso in cui invece il Comune abbia già approvato le tariffe della Tari, nel disporre lo spostamento della scadenza al 30 giugno, la norma ha consentito allo stesso di poter modificare le deliberazioni già assunte in materia, purché entro predetta data. Occorre evidenziare che il termine riguarda anche l'approvazione dei regolamenti della Tari, i quali dovranno essere modificati nel 2021 per tenere conto degli effetti delle nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti, contenute nel Dlgs 116/2020.

 

Il termine per comunicare l'opzione per la gestione dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

Proprio a questo ultimo aspetto si riaggancia la previsione dell'ultima parte del comma 5 dell'articolo 30 del decreto. Quest'ultimo ha stabilito che: «la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del Dlgs 116/2020 deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ogni anno».

L'articolo 3, comma 12, del Dlgs 116/2020 ha introdotto la facoltà per le utenze non domestiche di scegliere tra il gestore del servizio pubblico o il libero mercato per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti (come definiti dai nuovi articoli 184 e 183 del Dlgs 152/2006). Il ricorso al libero mercato può avvenire solo qualora i rifiuti siano avviati al recupero e la scelta dell'utente è vincolante per 5 anni, fatta salva la possibilità che il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utente, riprenda l'erogazione del servizio anche prima della scadenza dei 5 anni. A questa scelta si ricollega l'esclusione dal pagamento della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, nel caso di opzione per la gestione privata e l'avvenuta dimostrazione dell'avvio al recupero dei rifiuti urbani, mediante apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività (articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006). La nuova disposizione del "Decreto Sostegni" ha introdotto un termine entro cui l'utente deve comunicare la sua scelta al Comune (o al gestore nel caso della tariffa corrispettiva), fissandolo nel 31 maggio di ogni anno. L'intervento normativo tuttavia non ha chiarito tutti i dubbi. In primo luogo, la formulazione adottata non sembra prevedere che la scelta dell'operatore abbia decorrenza dall'anno successivo, come sarebbe stato auspicabile per evidenti ragioni di organizzazione del servizio pubblico e di quantificazione dei relativi costi, anche al fine di ridurre l'impatto tariffario sulle altre utenze. La norma potrebbe anzi condurre a una lettura in base alla quale l'utente, qualora effettui la sua scelta entro il 31 maggio, possa abbandonare sin da subito il servizio pubblico. Una siffatta interpretazione, anche alla luce del differimento del termine per l'approvazione delle tariffe al 30 giugno, non consentirebbe agli enti, data la ristrettezza dei tempi, di valutare l'impatto delle scelte operate dagli utenti sulle tariffe 2021. Inoltre la stessa rischia di mettere a repentaglio gli equilibri del sistema negli anni successivi, quando, a regime, il piano finanziario e le tariffe vanno definite entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per quanto sopra sarebbe del tutto auspicabile un intervento interpretativo che chiarisca la decorrenza della scelta dall'anno successivo. In questo modo gli enti, conoscendo già a maggio dell'anno precedente quali sono le utenze che usciranno dal servizio pubblico, potranno valutarne l'impatto sul servizio e sulle tariffe e adottare gli opportuni interventi. Pur se sarebbe comunque auspicabile una specifica previsione nel Mtr 2022-2023, in corso di definizione da parte dell'Arera, che consenta la ridefinizione dei costi storici alla luce delle modifiche del servizio pubblico necessarie in seguito alla uscita delle utenze dallo stesso.

In secondo luogo, è tutta da valutare la perentorietà del termine. Cosa accade se entro il 31 maggio 2021 l'utente non domestico non esercita alcuna facoltà di scelta? Si deve ritenere che abbia optato per il servizio pubblico in modo vincolante per 5 anni, senza possibilità di uscita dallo stesso prima della scadenza quinquennale? Oppure, non avendo espresso alcuna volontà, avrà ancora la facoltà di scegliere entro il 31 maggio dell'anno successivo? Inoltre, ci si interroga anche se gli enti, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, possano modificare questo termine. Trattandosi di un termine che incide su di una riduzione tributaria, si potrebbe dare risposta positiva, qualora lo stesso sia fissato in modo più favorevole per il contribuente, tenuto conto che sarebbero rispettati i limiti anche impliciti alla potestà regolamentare. Tuttavia, la delicatezza delle questioni e l'auspicata omogeneizzazione della disciplina nazionale, rendono del tutto necessario un chiarimento ufficiale in merito.

La disposizione normativa ha perso l'occasione per chiarire l'applicabilità anche alla Tari dell'esclusione dall'applicazione della quota variabile prevista dalla legge, tenendo conto dell'infelice collocazione della norma all'interno di una disposizione riguardante la Tia2, soppressa da tempo. Altresì non è stato operato alcun intervento per coordinare l'applicazione della riduzione di cui appena sopra con quella già prevista nella Tari, per l'avvio autonomo al riciclo dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche (articolo 1, comma 649, legge 147/2013), ovvero per ripristinare la possibilità per i Comuni di introdurre i limiti quantitativi al conferimento al servizio pubblico dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche, venuti meno con l'abrogazione del potere di assimilazione operata dal Dlgs 116/2020.

Fonte: www.ilsole24Ore.com


LW