News n. 26 / Marzo 2021

22
Mar, 2021

Determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e deroghe

Nell'ambito della costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), sulla base di quanto previsto dal principio contabile n. 4/2, la scelta di non considerare di dubbia e difficile esazione determinate entrate richiede un'«adeguata illustrazione» nella nota integrativa del bilancio di previsione. Questo onere non può considerarsi assolto qualora di queste entrate non venga data una specifica indicazione e, soprattutto, non vengano illustrate le ragioni per cui per le stesse non sussisterebbe un rischio di riscossione. La facoltà concessa da questo principio contabile, infatti, deve essere necessariamente ancorata a una concreta prospettiva di effettivo incasso delle entrate escluse dal calcolo del Fcde; prospettiva di cui deve essere data adeguata dimostrazione. In difetto di questa oculata valutazione vi è il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di queste entrate, con conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall'assunzione di impegni di spesa che non troverebbero un'adeguata copertura.

Fonte: SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE N. 38/2021.


LW