Scattano con il rendiconto 2020 gli obblighi di rappresentazione all'interno della relazione sulla gestione delle varie componenti del disavanzo di amministrazione.
Il Dm 7 settembre 2020 (dodicesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile) stabilisce l'obbligo per gli enti in disavanzo di indicare nella relazione sulla gestione le cause che hanno determinato il risultato, gli interventi assunti in occasione dell'accertamento del disavanzo di amministrazione presunto e le iniziative che si intende assumere per il ripiano. La relazione sulla gestione dovrà poi fornire riscontro separato delle eventuali quote di disavanzo pregresso e di quelle formatesi nell'esercizio.
Le componenti del disavanzo di amministrazione possono essere molteplici. Oltre al disavanzo di amministrazione (articolo 188 del Tuel), per il quale occorre prevedere il ripiano nell'esercizio in corso a quello di approvazione del rendiconto, ovvero negli esercizi successivi entro i termini della consiliatura, l'accertamento del risultato di amministrazione potrebbe evidenziare anche quote pregresse derivanti dal disavanzo tecnico e dal disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui. Il disavanzo tecnico (articolo 13, comma 3, del Dlgs 118/2011), che si determina a seguito delle dinamiche di reimputazione dei residui attivi e passivi in sede di passaggio alla contabilità armonizzata, si differenzia dal disavanzo da riaccertamento straordinario per il quale sono previste modalità di copertura in un massimo di 30 esercizi, a quote costanti, a partire dal 2015 (Dm 2 aprile 2015).
Altra tipologia di disavanzo può scaturire dallo stralcio dei crediti iscritti a bilancio per importi residui unitari fino a mille euro. L'articolo 11-bis del Dl 135/2018 stabilisce in questo caso l'obbligo di ripiano in un massimo di cinque annualità, a quote costanti. L'importo del disavanzo non può comunque superare la sommatoria dei residui attivi cancellati al netto del relativo accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2019, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità delle disposizioni che consentivano di utilizzare, ai fini dell'accantonamento all'Fondo crediti dubbia esigibilità, la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di anticipazione di liquidità, gli enti sono poi tenuti al ripiano, con decorrenza 2020, del peggioramento del risultato di amministrazione 2019 rispetto al 2018, a quote costanti per un periodo corrispondente agli anni di rimborso dell'anticipazione (articolo 39-ter, comma 2, del Dl 162/2019). Il disavanzo determinato dal mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenza della Corte Costituzionale, o di altre giurisdizioni, può essere ripianato inoltre in tre quote annuali costanti, secondo quanto stabilito dal comma 876 della legge 160/2019. Si copre invece in quindici annualità, a partire dal 2021, il disavanzo derivante dall'adozione del metodo ordinario di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto.
Infine, gli enti che, avendo registrato squilibri strutturali di bilancio, hanno approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, sono tenuti al relativo ripiano in un periodo compreso fra i quattro e i venti anni.
CF e PI: 02676530021
Codice Univoco: W7YVJK9
Via Tagliamento 5
13048 Santhià (VC)
Piazza d’Angennes 1
13100 Vercelli