Bilanci in perdita di tante società partecipate: l’intervento di rifinanziamento dell’ente è possibile solo se ci sono determinati presupposti
Per colpa della pandemia molte società partecipate da enti locali lo scorso anno non hanno potuto realizzare i programmi previsti e quindi non hanno ottenuto quei ricavi che, in alcuni casi, avrebbero permesso di non chiudere i bilanci del 2020 in perdita.
Nei prossimi mesi le assemblee dei soci si troveranno a dover approvare un bilancio di fronte al problema di dover deliberare un’operazione di ricapitalizzazione, con conseguente necessità di finanziare nuovo patrimonio, operazione che, se non prevista con gli opportuni accantonamenti, comporta inevitabilmente il riconoscimento di debiti fuori bilancio.
A volte l’intervento da parte del socio ente locale diventa necessario in quanto, per far fronte alla perdita, non ci sono sufficienti riserve accantonate nel bilancio della partecipata, e la copertura comporta l’annullamento del capitale sociale o comunque una sua diminuzione, tale da portare ad un importo sotto al minimo legale.
È pure vero che il legislatore, a causa del periodo di pandemia, ha congelato gli adempimenti di ricostruzione del capitale sociale previsti dal codice civile, ma spesso il problema non è di tipo economico, ma piuttosto finanziario, ovvero mancano i soldi. E comunque non è sempre possibile porre in essere l’operazione di rifinanziamento da parte dell’ente.
L’art. 14, comma 5, del Dlgs 175/2016 prevede infatti – con alcune esclusioni – il divieto di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito o prestazioni di garanzia a favore delle società partecipate che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Nei pronunciamenti della Corte dei conti, con riguardo alla normativa del cosiddetto “soccorso finanziario”, si è più volte ribadito come il divieto di tale operazione costituisca l’espressione della volontà legislativa di abbandonare la logica del salvataggio a tutti i costi degli organismi di partecipazione pubblica che si trovano in condizioni di precarietà economica o finanziaria strutturale. Il divieto non è motivato solo in ragione di esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma anche nell’ottica del rispetto delle regole europee che vietano ai soggetti che operano sul mercato di fruire di privilegi in grado di alterare le dinamiche concorrenziali.
La Corte dei conti, sezione autonomie, ha chiarito che sono tuttavia previsti interventi (trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni o contratti di servizio o di programma) a salvaguardia della continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, ovvero preordinati alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore, dove esistente, e comunicato alla Corte dei conti. Quindi il soccorso finanziario non è sempre escluso, ma è possibile solo se ricorrono le seguenti condizioni:
Anche con gli ultimi orientamenti giurisprudenziali si è ribadito questo concetto. Con la deliberazione n. 119/2020, per esempio, i magistrati contabili del Veneto hanno stabilito che non può essere disconosciuta la possibilità per gli enti locali di utilizzare lo strumento dell’indebitamento nell’ambito della propria attività amministrativa, purché esso sia finalizzato a coprire spese da cui derivi un aumento di valore del loro patrimonio immobiliare e mobiliare. E questo vale anche per il finanziamento di società a partecipazione pubblica totalitaria.
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