News n. 21 / Marzo 2021

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Mar, 2021

I controlli effettuati sui dati di bilancio trasmessi dagli enti locali sulla Banca Dati Unica delle Amministrazioni Pubbliche (Bdap) stringono progressivamente le proprie maglie chiamando in causa direttamente i revisori dei conti.

Pur nel richiamo a criteri di gradualità, il programma previsto mira all'introduzione di nuovi controlli sul bilancio di previsione, sul rendiconto e sul bilancio consolidato trasmessi dagli enti locali alla Banca Dati Unica delle Pubbliche Amministrazioni. Verifiche che assumeranno la forma, a seconda del documento trasmesso, sia di controlli di esistenza e validità, sia di controlli di coerenza.

La stessa Corte dei Conti non perde occasione nel ribadire l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi che confluiscono nella Bdap e nelle altre banche dati pubbliche, considerati oramai necessari strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, nelle Linee guida relative al questionario per l'Organo di revisione per il bilancio di previsione 2020-2022, approvati dalla deliberazione n. 8/2020, individua l'obiettivo cui deve tendere l'Amministrazione, nella garanzia della piena conformità fra i dati inseriti sulla Banca dati e i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari.

La Sezione delle Autonomie chiama in causa esplicitamente l'organo di revisione, quale soggetto tenuto a verificare la coerenza dei dati indicati nei prospetti di bilancio approvati con gli omologhi dati trasmessi nel sistema Bdap – Bilanci Armonizzati. A tal fine è stata estesa ai Revisori la possibilità di iscriversi al portale Bdap con un profilo utente ad hoc, consentendo la visualizzazione ed esportazione dei prospetti di bilancio caricati dagli enti sulla Banca dati.

Si tratta comunque di un'attività per nulla banale. La verifica molto spesso verte su documenti di dimensione assai corposa, che per singolo adempimento possono giungere a contare alcune centinaia di pagine. 

Il Portale Bdap, accogliendo i suggerimenti avanzati in tal senso da Ancrel, ha recentemente esteso ai revisori la possibilità di effettuare una esportazione massiva di questi documenti di bilancio. 

Una volta effettuato l'accesso all'Area riservata del Portale ed effettuata la procedura di interrogazione degli schemi di bilancio, viene ora reso disponibile il pulsante "Esporta dati dei prospetti". Cliccando sul pulsante viene attivata una funzione che produce un file Excel che al suo interno contiene tutti i prospetti di bilancio caricati. Non sarà quindi più necessario consultare ed esportare uno ad uno gli schemi di bilancio presenti sulla Bdap.

La nuova funzionalità di esportazione massiva dei documenti consente all'organo di revisione di ridurre drasticamente le tempistiche di presa visione ed esportazione dei prospetti di bilancio caricati sul Portale, agevolando pertanto le attività di verifica della loro coerenza con gli allegati di bilancio approvati dai competenti organi delle amministrazioni locali.

Ancrel ha pubblicato sul proprio sito internet un breve video di tutorial, destinato a guidare passo a passo i revisori nell'accesso al portale Bdap al fine di effettuare l'esportazione dei prospetti di bilancio.

A fronte di un grande passo in avanti rispetto al passato, resta un ultimo tema da approfondire. Il nuovo programma di controlli si propone di aumentare progressivamente il set delle verifiche sui flussi Dca (Dati contabili analitici) trasmessi dagli enti. Si tratta nello specifico di flussi di dati desunti dai programmi di contabilità degli enti, che in realtà non vengono portati in approvazione agli organi consigliari. La verifica della corrispondenza di tali dati richiederebbe un accesso diretto dei revisori ai prospetti di dettaglio derivanti dalla contabilità, con aggravi pesanti sul carico di lavoro necessario per assicurare il compimento di questa ulteriore attività di revisione. Sarebbe quindi perlomeno opportuno limitare il raggio delle attività di verifica dei revisori ai soli schemi di bilancio (Sdb) trasmessi dagli enti in attesa di possibili ulteriori funzionalità che potrebbero essere messe a disposizione all'interno della piattaforma.


LW