Questi enti devono inviare alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (Bdap) la delibera con la quale hanno deciso di esercitare le facoltà concesse.
Il Dm 10 novembre 2020, relativo alle modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale, che ha sostituito il Dm 11 novembre 2019, ha introdotto con l'allegato A nuovi adempimenti per i Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, che intendono esercitare la facoltà, concessa ormai a regime, di non tenere la contabilità economico patrimoniale (articolo 232, comma 2, Tuel) e/o di non redigere il bilancio consolidato (articolo 233-bis, comma 3, Tuel).
Nello specifico, questi enti, per non essere considerati inadempienti, devono inviare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap) la delibera con la quale hanno deciso di esercitare la facoltà. Da tener presente che la delibera deve indicare chiaramente l'esercizio di validità a decorrere da quello 2020.
Dallo stesso esercizio, poi, con l'invio della delibera di scelta di non tenere la contabilità economica, questi enti sono considerati anche non tenuti all'invio del bilancio consolidato. Il sistema Bdap riconosce in automatico questa circostanza, dal momento che la mancanza della contabilità economica rende impossibile redigere il bilancio consolidato.
Per gli anni successivi, se non si modifica il requisito riferito alla popolazione, questi enti non dovranno inviare ulteriori delibere. In pratica continueranno a essere considerati non tenuti fino all'esercizio nel quale invieranno una nuova delibera per comunicare che intendono tenere la contabilità economico patrimoniale e, da quello stesso esercizio, saranno tenuti anche alla redazione e all'invio del bilancio consolidato.
I Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti che invece hanno deciso di tenere la contabilità economico patrimoniale, se intendono esercitare la facoltà di non redigere il bilancio consolidato, per non essere considerati inadempimenti sono obbligati a inviare alla Bdap la relativa delibera, specificando l'esercizio di validità a partire da quello 2020.