Non trova pace la vicenda del fondo funzioni fondamentali (“Fondone”)
È destinata a non trovare pace la tormentata vicenda del fondo funzioni fondamentali. Nato come strumento di sussidiarietà verticale, secondo la legge 243/2012, per ristorare le perdite di gettito degli enti locali in epoca di Covid-19, il Fondone ha subito, nel corso dei mesi,continue modifiche nelle regole di assegnazione e di utilizzo, con lo scopo di intercettare le effettive dinamiche necessità delle amministrazioni.
E di fronte all'evidenza che la pandemia non solo stava colpendo le entrate del bilancio, ma influenzava anche la gestione della spesa, il Ministero ha aperto alla possibilità di impiegare le risorse anche per finanziare le maggiori spese emergenziali (al netto dei risparmi) e le politiche autonome di entrata, estendendo al 2021 la validità delle attribuzioni e degli impieghi.
A ricordarlo è la stessa Ragioneria Generale dello Stato, che, nei giorni scorsi, in risposta a un quesito di un Comune che chiedeva se fosse possibile destinare l'avanzo vincolato da Fondone per finanziare delle nuove agevolazioni Tari sul 2021, risponde negativamente. Come sappiamo, con riguardo alla Tari, il legislatore ha fatto la scelta di riconoscere a ogni Comune un importo forfettario di perdita di gettito, che viene ricompreso negli utilizzi delle risorse a prescindere da quanto concretamente attuato da ogni singolo ente. Quindi, se un Comune ha concesso nel 2020 più agevolazioni Tari rispetto all'importo assegnato, il maggior onere è a carico del bilancio e non può essere certificato come maggiore spesa Covid (da coprire con il Fondone). Se invece il Comune avesse concesso agevolazioni per un importo inferiore a quello assegnato, pur in assenza di uno specifico obbligo di rendicontazione (perché tali spese non possono essere inserite nella certificazione in scadenza a maggio), resterebbe fermo, secondo le indicazioni ministeriali, l'obbligo di utilizzare tali risorse per le medesime finalità agevolative sulla Tari. Quel che appare evidente è che l'importo assegnato tramite il Fondone a titolo di perdita di gettito Tari abbia una destinazione vincolata e che quindi assuma i connotati di un vero e proprio “ristoro specifico”, al pari dell'imposta di soggiorno o della Tosap/Cosap.
La risposta della Ragioneria, tuttavia, non appare pienamente condivisibile nella misura in cui lo stop all'impiego di risorse aggiuntive del Fondone per le agevolazioni Tari non riguarda l'esercizio 2020 (e in tal caso nulla si sarebbe potuto eccepire), bensì proprio l'esercizio 2021. È di tutta evidenza che anche nel 2021, in piena terza ondata della pandemia, vi sarà la necessità di interventi a sostegno delle imprese e delle famiglie, e di abbattimenti della tassa sui rifiuti, su cui le Amministrazioni stanno cercando di muoversi in vista della scadenza del 31 marzo per l'approvazione delle tariffe e del Piano economico finanziario (Pef). Sotto questo profilo è provvidenziale l'annuncio del differimento al 30 giugno di tale termine, perché lascia più tempo per predisporre i piani finanziari e per decidere, non solo in ordine alla determinazione delle tariffe, ma anche alle conseguenti agevolazioni. Questo intervento tuttavia, da solo, non è sufficiente. Gli enti hanno necessità di conoscere con congruo anticipo (e non a fine ottobre, come lo scorso anno) le condizioni per un corretto utilizzo delle risorse del Fondone, così da poter attuare per tempo le relative politiche di bilancio. Tra queste – restando sempre in tema di Tari – c'è la decisione se recuperare o meno sul Pef 2021 (ed eventualmente sui due esercizi successivi) il conguaglio positivo tra i costi 2020 ed i costi del 2019. La stessa Ragioneria ha ammesso la possibilità di utilizzare la quota del Fondone relativo alla Tari anche per coprire questa differenza, in quanto, nella sostanza, il finanziamento del conguaglio rappresenta un'agevolazione tariffaria (sebbene non legata al Covid). Secondo Ifel la soluzione dovrebbe arrivare dai fondi che saranno assegnati nel 2021 (ma che potrebbero essere insufficienti per le esigenze degli enti), oppure attraverso l'erogazione di contributi con altre motivazioni che non siano la Tari, per poter utilizzare le risorse del Fondone.
Ciò che queste posizioni non considerano, tuttavia, è che analizzando la questione dal punto di vista dei contribuenti, la mancata applicazione del conguaglio rappresenta un'agevolazione di competenza del 2021, annualità in cui gli enti potrebbero incrementare i costi del Pef per recuperare il differenziale attraverso la valorizzazione delle nuove voci di costo. E sono molti i gestori che hanno deciso di non chiedere la differenza al Comune nel 2020, rinviando al 2021 la fatturazione. Sotto questa prospettiva, dunque, non vi sarebbero motivi per negare ad un Comune che ha già impiegato tutte le risorse assegnate nel 2020 per le agevolazioni Tari, di certificare sul 2021 l'utilizzo anche in termini di mancata applicazione del conguaglio. Anche perché questi limiti non erano noti in precedenza.
Diversamente, si finirebbe per limitare notevolmente l'autonomia degli enti, in un momento così delicato in cui c'è la necessità di operare scelte tempestive e definitive. Al contrario, le regole e i paletti che vengono posti stanno creando un intreccio così fitto da rischiare di perdere di vista lo scopo principale per cui è stato istituito il fondo e di bloccare le risorse nei bilanci, senza poterle correttamente distribuire nel territorio.
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