News n. 11 / Marzo 2021

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Mar, 2021

La proroga degli 85 giorni per l'emissione degli avvisi di accertamento in campo erariale (in scadenza al 31/12/2020) riguarda anche l'emissione degli avvisi di accertamento dei tributi locali in scadenza al 31/12/2020.

Sull'attività di accertamento di carattere tributario, esercitata dagli enti impositori, l'articolo 67 del DL 18/2020 ha disposto, per l'anno 2020, la sospensione dei termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni). La forma di compensazione per i giorni di sospensione poggia sull'articolo 12 del D Lgs 159/2015, che è stato richiamato dal citato articolo 67 limitatamente alle disposizioni del comma 1 e 3.

Grazie al comma 1, la sospensione dei termini comporta, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la proroga dei termini di prescrizione e decadenza. Nei tributi locali, l'attività di accertamento è sottoposta alle regole di decadenza contenute nel comma 161 dell'articolo 1 della Legge 296/2006, che obbliga gli uffici a notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'inadempimento l'atto tipico costituito dall'avviso di accertamento munito, dal 2020, anche della formula esecutiva.

Come evidenzia la circolare dell'agenzia delle Entrate 11/E del 6 maggio 2020, in via generale, si può affermare che la sospensione dell'articolo 67, comma 1, determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020. Una conclusione che permette di affermare come tutte le annualità antecedenti al 2020 abbiano guadagnato 85 giorni in più rispetto al 31.12 (quindi siano slittate sino al 26 marzo 2021).

Trattandosi di una norma rivolta a tutti gli enti impositori, le previsioni dell'articolo 67 si rivolgono anche agli enti locali e non solo al sistema erariale. Quindi è possibile portare a notifica entro il 26 marzo 2021 gli avvisi di accertamento soggetti alla regola decadenziale quinquennale sopra vista, afferenti alle annualità d'imposta 2015 in caso di omesso versamento, ovvero all'anno 2014 in caso di inadempimento dichiarativo spostato nell'anno successivo all'evento.

  


LW