È restrittiva la norma che consente il riparto su 15 anni del maggior disavanzo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde)
La norma che consente il ripiano, fino a quindici annualità, del maggior disavanzo emergente in sede di rendiconto 2019, a seguito del passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario, del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ha carattere restrittivo. In altri termini, l'aver calcolato il Fondo nei precedenti esercizi con il metodo ordinario, comporta l'obbligo di ripianare il disavanzo scaturente dal maggiore accantonamento secondo le modalità previste dall'articolo 188 del D. Lgs 267/2000. La questione, di portata particolarmente innovativa, è emersa nel corso delle verifiche condotte sui bilanci degli enti locali, ed è stata messa in evidenza dalla Corte dei conti, nella relazione sull'attività presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021.
Nello specifico, con le deliberazioni numero 98 e 125/2020, la Corte dei conti (per il Lazio) ha affrontato la problematica, di carattere inedito, concernente la corretta applicazione dell'articolo 39-quater del DL 162/2019.
Questa norma, al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, consente «regole speciali» per recuperare l'eventuale maggiore disavanzo emerso in sede di approvazione del rendiconto 2019, a seguito del passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario (divenuto obbligatorio) come modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Il ricorso a questa possibilità di ripiano (più favorevole, visto che consente di dividere in quindici annualità il maggior disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019), è espressamente prevista solo per gli enti che hanno fatto ricorso al metodo di calcolo semplificato del Fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di rendiconto 2018.
Può infatti essere ripartito l'eventuale maggiore disavanzo, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018 (determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011), sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili.
I giudici, nell'analizzare i bilanci del Comune, hanno evidenziato il carattere restrittivo della norma, espressamente indirizzata agli enti che hanno fatto ricorso al metodo di calcolo cosiddetto semplificato del Fondo crediti dubbia esigibilità in sede di rendiconto 2018: di qui la necessità di provvedere secondo le modalità previste dall'articolo 188 del D. Lgs. 267/2000 in caso di disavanzo scaturente da un maggiore accantonamento nel rendiconto 2019 a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato nei precedenti esercizi con metodo ordinario.
In pratica, l'ente che aveva già adottato il metodo ordinario nel 2018 non può beneficiare del regime speciale: questo deficit deve essere trattato dunque come «ordinario» (articolo 188 del Tuel), da ripianare negli esercizio considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura.
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