News n. 1 / Marzo 2021

01
Mar, 2021

Fondi locali tagliati per l’outsourcing

Il fenomeno della cosiddetta esternalizzazione consiste nella decisione di un ente di non svolgere più in via diretta un determinato servizio, mediante propri uffici e personale, ma di attribuirla all’esterno, ad un diverso ente, con possibili forme di partecipazione allo stesso.

La normativa vigente in materia intende evitare che la scelta di portare all’esterno la gestione di un servizio comporti la duplicazione del costo del personale. Pertanto impone all’ente di spostare al soggetto destinatario della gestione non solo la competenza, ma anche le strutture, la logistica, le risorse e il personale necessario a gestirla, in modo che i costi connessi siano posti a carico del soggetto esterno. Quindi le Amministrazioni interessate dai processi di esternalizzazione devono provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale. In altri termini, l’ente deve verificare se e in che misura sia possibile reimpiegare i dipendenti addetti a quei servizi al proprio interno, adibendoli ad altre funzioni. In attesa di questa eventuale opera di rassegnazione ad altre mansioni, quindi, si ha l’effetto del congelamento temporaneo dei posti e della dotazione.

Tuttavia, terminato questo processo di verifica, laddove si riscontri che il personale addetto ai servizi esternalizzati non possa essere riconvertito all’interno dell’ente, esso transita nel nuovo gestore, con una cancellazione definitiva dei ruoli che l’ente esternalizza.

[Corte dei Conti per la Lombardia, parere 161/2020]

 


LW