News n. 11 / Febbraio 2021

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Feb, 2021

Nessun rinvio dell’obbligo di accantonare il Fondo garanzia debiti commerciali (Fgdc)

La riformulazione degli emendamenti al decreto Milleproroghe (DL 183/2020) operata in Commissione alla Camera conferma la misura a carico degli enti che non hanno ridotto il proprio debito o che pagano in ritardo le fatture, a meno che essi non riescano a dimostrare di essere in regola sulla base delle risultanze dei propri sistemi contabili.

Nessuna proroga, dunque. Il correttivo si limita, infatti, a riscrivere il comma 861 della Legge 145/2018, aggiungendovi un ultimo periodo, il quale stabilisce che, limitatamente al 2021, le Amministrazioni Pubbliche, qualora riscontrino pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla Piattaforma elettronica (Pee), possono elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti sulla base dei propri dati, includendo anche i pagamenti non comunicati.

La formulazione della norma è piuttosto restrittiva, ma consente dunque di assumere a parametro le informazioni proprie di ciascun ente sia per quanto concerne lo stock di debito (che deve essersi ridotto almeno del 10% rispetto all’anno prima) sia rispetto all’indicatore di ritardo, che deve essere pari a 0 o negativo. Il tutto dovrà poi essere validato dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, che di solito coincide con l’organo di revisione economico-finanziaria.

In caso contrario, entro il 28 febbraio occorrerà accantonare al Fgdc una percentuale variabile dall’1 al 5% della spesa destinata all’acquisto di beni e servizi, previa deliberazione della giunta e successiva variazione di competenza consiliare.

Sempre in materia di fatture si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le singole AA.PP. siano pubblicati e aggiornati con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell’anno, con l’indicazione dei tempi di pagamento (entro i tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza). Fra le novità si segnala anche la norma che proroga, limitatamente al 2021, una serie di termini in materia di contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti per interventi di messa in sicurezza di strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività e per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Viene spostato dal 15 gennaio al 15 aprile il termine per emanare il decreto per l’assegnazione delle risorse a ciascun Comune con popolazione inferiore a mille abitanti; slitta dal 15 maggio al 15 agosto il termine entro cui il Comune beneficiario del contributo è tenuto a iniziare l’esecuzione dei lavori. Inoltre si sposta dal 15 giugno al 15 settembre il termine per l’eventuale revoca dei contributi, mentre è prorogato il termine per i Comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale rassegnazione, che sono tenuti a iniziare i lavori entro il 15 gennaio 2022.

 


LW