News n. 1 / Maggio 2021

05
Mag, 2021

 Il rinvio di un mese dei bilanci offre agli enti locali più tempo per costruire gli equilibri

 

Il rinvio di un mese dei bilanci offre agli enti locali più tempo per costruire gli equilibri di bilancio. La proroga al 31 maggio, disposta con il Dl 56/2021, consente a Comuni e Province di operare un'analisi puntuale sulle dinamiche delle entrate di propria competenza, il cui gettito è messo a dura prova dall'emergenza pandemica in atto. In pericolo sono soprattutto le entrate tributarie e patrimoniali e dunque l'equilibrio corrente di competenza.

L'articolo 162, sesto comma, del Tuel stabilisce l'obbligo di copertura delle spese correnti, dei trasferimenti in conto capitale, del saldo negativo delle partite finanziarie e delle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti, esclusi i rimborsi anticipati, con le entrate dei primi tre titoli di bilancio, sommate ai contribuiti sui prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. Sono fatte salve le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Il paragrafo 3.13 dell'Allegato 4/2 al Dlgs 118/11 garantisce ad esempio la copertura dell'eventuale debito periodico Iva con i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali, il cui accertamento è effettuato, per l'importo lordo, in conto capitale.

Nel rispetto dei principi ordinamentali, gli enti locali hanno poi a disposizioni alcuni strumenti di flessibilità finanziaria posti dal legislatore a tutela degli equilibri correnti di competenza. Resta infatti confermata anche per il 2021 (comma 786 della legge 178/2020) la possibilità di finanziare le spese correnti connesse all'emergenza Covid-19 con i proventi da concessioni edilizie, fatta eccezione per le sanzioni previste dall'articolo 31, comma 4-bis, del Dlgs 380/01. Sempre a supporto della spesa corrente, è la conferma, a tutto il 2023, della facoltà di utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui prestiti (articolo 7, secondo comma, del Dl 78/2015).

Il comma 787 della legge 178/2020 stabilisce poi che l'eventuale residuo positivo di mark to market possa essere impiegato per la riduzione del disavanzo 2020 o 2021 determinato dalle minori entrate registrate a seguito della crisi pandemica in atto.

Il comma 866 dell'articolo unico della legge 205/2017 stabilisce infine la possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche relativi ad azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno.

Oltre al corretto accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, l'ente deve però fornire dimostrazione del contenimento, in sede di bilancio di previsione, degli stanziamenti di spesa corrente ricorrente. Nel bilancio consolidato dell'esercizio precedente, il rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento deve inoltre essere superiore a 2.

 

Fonte: IlSole24ore.com


LW